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WHISTLEBLOWING: il DL n. 24 del 19 marzo 2023

Il whistleblowing è la pratica di segnalare e denunciare comportamenti illeciti, scorretti e illegali commessi da un individuo o da un’organizzazione che avvengono in ambito lavorativo.

Questo consente a coloro che vengono in possesso di informazioni rilevanti su irregolarità di denunciare e portare all’attenzione le azioni di coloro hanno comportamenti scorretti e illeciti godendo di una protezione sia relativamente alla propria privacy che di natura legale.

La protezione del “whistleblower”, ovvero di colui che denuncia la pratica illecita nel contesto organizzativo, ha come fine quello di limitare lo svantaggio di un singolo che denuncia una grande azienda, un’amministrazione pubblica o un governo, fornendo riservatezza ed eventualmente una protezione legale a colui che segnala il comportamento scorretto o illegale dell’organizzazione. Senza di questa, chi denuncia e si espone potrebbe subire ritorsioni come denunce, licenziamento, mobbing o discriminazione, che potrebbero scoraggiare altri potenziali denunce di comportamenti illegali; d’altro canto le norme a protezione di chi denuncia possono incentivare le persone a segnalare contribuendo a una maggiore trasparenza delle attività aziendali, pubbliche e private.

In Italia tutto ciò che ha a che fare con il whistleblowing è stato normato dal DL 10 marzo 2023 n. 24 che “disciplina il tema della tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali”, che si applica sia al settore pubblico e a quello privato. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni in esso previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Leggi che proteggono l’attività di whistleblowing sono presenti in molti paesi europei: la direttiva europea sul whistleblowing (2019/1937/UE) è stata approvata nell’ottobre del 2019 ed fornisce una protezione adeguata a coloro che segnalano atti illeciti o comportamenti scorretti all’interno di organizzazioni pubbliche o private. Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo di quest’anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo, ha recepito questa direttiva. La norma regola la protezione e tutela dei lavoratori che denunciano violazioni di leggi nazionali e dell’unione europea, che ledono l’interesse pubblico, o l’integrità di un’amministrazione che sia essa privata o pubblica.

Ma come il whistleblowing può essere applicato alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

Nella normativa non è presente un richiamo esplicito alla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ma l’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (recepita in Italia con il D.lgs. n. 81/2008, che ha sostituito il D.Lgs. n. 626/1994) impone già agli Stati membri di garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti non siano penalizzati a causa delle loro richieste al datore di lavoro di prendere misure adeguate per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/o eliminare le cause di pericolo. I lavoratori e i loro rappresentanti (gli RLS) hanno quindi il diritto, ai sensi di tale direttiva, di rivolgersi all’autorità competente se ritengono che le misure adottate e i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute”.

E quindi importante nell’ambito della sicurezza sul lavoro considerare la pratica del whistleblowing, di decisiva importanza per garantire la segnalazione di violazioni delle norme sulla sicurezza e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti. In tal senso le aziende dovranno attivarsi per prevedere adeguati sistemi di segnalazione e comunicazione interna, nonché specifiche procedure per la gestione delle segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla normativa, coinvolgendo anche le funzioni salute e sicurezza e formando e informando adeguatamente in merito tutte le figure della sicurezza: Dirigenti, Preposti, RLS, RSPP, Lavoratori.

 

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A cura di Francesco Menegalli